Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende rendere obbligatoria l'indicazione, nell'etichettatura degli olii di oliva vergini ed extravergini immessi in commercio, della zona geografica di coltivazione delle olive e di ubicazione del frantoio nel quale è stato estratto l'olio.
      La tutela dell'interesse dei cittadini-consumatori a una completa e non ingannevole informazione circa la natura e le caratteristiche degli olii di oliva vergini ed extravergini, nonché la difesa degli interessi economici del comparto olivicolo - che è tra quelli maggiormente qualificanti l'agroalimentare italiano - devono sostanziarsi nell'adozione di regole certe in materia di etichettatura di tali prodotti.
      Il mezzo più idoneo al fine di soddisfare tale esigenza e di prevenire pratiche commerciali fraudolente è da individuare nell'introduzione dell'obbligo di indicare nell'etichetta degli olii di eccellenza l'origine territoriale delle olive utilizzate nella loro preparazione e produzione.
      In tale modo si intende dare seguito a quanto già fatto per altri prodotti alimentari di largo consumo, quali carni bovine e avicole, ortofrutta, latte fresco, passata di pomodoro, uova e miele. Del resto, l'olio di oliva, uno dei prodotti alimentari caratterizzanti il «made in Italy» agroalimentare, è da sempre uno dei prodotti maggiormente a rischio di contraffazione. Basti pensare che gran parte dell'olio di oliva posto in vendita in Italia è presentato come «italiano» o pubblicizzato mediante l'utilizzo di espressioni tali da indurre in errore il cittadino-consumatore circa la sua origine territoriale, nonostante che

 

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l'intera produzione olivicola italiana sia in grado di soddisfare solo parzialmente il fabbisogno del mercato.
      Da ciò deriva l'esigenza di approvare la presente proposta di legge, che si pone in linea con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, secondo cui l'etichettatura dei prodotti alimentari deve assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, in modo da non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e, tra l'altro, sull'origine o sulla provenienza del prodotto stesso.
      La presente proposta di legge si compone di quattro articoli, recando novelle alla legge 3 agosto 1998, n. 313.
      L'articolo 1 sancisce l'obbligo di indicazione in etichetta del luogo di coltivazione delle olive e di quello di ubicazione del frantoio nel quale è stato estratto l'olio di oliva vergine o extravergine. Esso reca, altresì, la specificazione delle modalità di etichettatura degli olii, in cui si distinguono i vari casi a seconda del luogo di coltivazione delle olive. In particolare, si prende in considerazione l'ipotesi di olive coltivate in un luogo diverso da quello ove esse vengono successivamente molite, prevedendo in tale caso l'obbligo di adozione di una specifica dicitura.
      Nel successivo articolo 2 si pone l'accento sulle competenze a effettuare i controlli in ordine al puntuale rispetto delle prescrizioni introdotte, con conseguente indicazione, nell'articolo 3, della disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle nuove disposizioni.
      Infine, all'articolo 4 si prevede un periodo transitorio per consentire la commercializzazione dell'olio già confezionato prima della data di entrata in vigore degli obblighi introdotti dalla presente proposta di legge. Il medesimo articolo fissa, altresì, l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

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